Le organizzazioni sono fatte di persone coi loro pregi e difetti: le regole per riconoscere un consulente affidabile e corretto.
E’ uscita in questi giorni, per altro in modo strumentale visto che il fatto risale a diversi anni fa, la notizia di un promotore che si è comportato in modo fraudolento con i suoi clienti.
Senza entrare nel merito della vicenda e della trasmissione TV che l’ha riportata in evidenza, vorrei qui sottolineare che i promotori finanziari devono avere requisiti di onorabilità e professionalità che sono verificati e controllati da una moltitudine di enti. Consultando il sito della Consob, l’organo che controlla chi si occupa di investimenti finanziari, si vede che non ci sono sconti per coloro che violano le norme vigenti.
Credo che, per capire la correttezza con cui opera un promotore finanziario, sia importante conoscere le regole di comportamento previste per legge, a cui questo deve attenersi con il cliente e verificare che vengano applicate.
L’allegato n. 4 del Regolamento Consob n. 16190/2007 prevede una serie di comportamenti volti alla trasparenza.
Qui, per motivi di spazio, riassumerò la sostanza degli obblighi principali, raccomandando il testo originale come riferimento corretto nei singoli punti. Il promotore deve:
- consegnare al cliente copia di una dichiarazione contenente: estremi di iscrizione all'albo, dati anagrafici, domicilio al quale indirizzare la dichiarazione di recesso prevista;
- rispettare i regolamenti e consegnare al cliente copia della comunicazione informativa di cui l’allegato n. 4 del Regolamento Consob n. 16190/2007;
- chiedere al cliente informazioni per valutare l’adeguatezza ai sensi delle norme vigenti. In particolare chiedere notizie circa:
a) la conoscenza ed esperienza in materia di investimenti;
b) la situazione finanziaria;
c) gli obiettivi di investimento;
- richiedere al cliente o potenziale cliente informazioni che consentano di valutare l’appropriatezza delle operazioni;
- consegnare al cliente copia del prospetto informativo o degli altri documenti informativi;
- consegnare al cliente o potenziale cliente copia dei contratti e di ogni altro documento sottoscritto;
- può ricevere dal cliente o potenziale cliente esclusivamente:
i. assegni bancari o assegni circolari intestati o girati alle società che commercializzano i servizi acquistati (es. assicurazioni, società di gestione, ecc.), muniti di clausola di non trasferibilità;
ii. ordini di bonifico e documenti similari che abbiano come beneficiario uno dei soggetti indicati nella lettera i.;
iii. strumenti finanziari nominativi o all'ordine intestati o girati a favore del soggetto che presta il servizio e attività di investimento oggetto di offerta;
- il servizio di consulenza può essere effettuato solo se l’intermediario del promotore (es. Banca) è autorizzato alla prestazione di tale servizio o se il cliente ha comunicato le informazioni che lo rendono possibile.
- non può ricevere dal cliente alcuna forma di compenso ovvero di finanziamento;
- non può utilizzare i codici di accesso telematico che sono di uso esclusivo del cliente.
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